In Italia, vige un sistema assicurativo obbligatorio contro i rischi di infortunio o di malattia riconducibili al lavoro, a cui sono vincolate le aziende pubbliche e private. E’ gestito dall’Inail che, per conto dello Stato, eroga determinate prestazioni economiche e non, ai lavoratori che si dovessero ammalare o subire un incidente sul lavoro. I principali riferimenti legislativi che regolano il suo funzionamento sono: il Testo Unico n. 1124/65 e i Decreti legislativi n. 38/2000 e n. 81/2008.

L’Inca Cgil, nella sua attività di tutela individuale, assiste i lavoratori e le lavoratrici per agevolare l’accesso e il riconoscimento delle prestazioni, nel pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, avvalendosi di una rete legale e medico-legale di qualità, del rapporto con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e con le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nei luoghi di lavoro.
Infortunio sul lavoro
La legge definisce l’infortunio sul lavoro indennizzabile dall’INAIL l’evento che avviene “per causa violenta in occasione di lavoro e da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione per più di tre giorni” .
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